Ecco alcune misure di tutela del lavoro autonomi e lavoro agile:

CAPO I – MISURE DI TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO (c.d. JOBS ACT AUTONOMI)

Gli artt. 1/17 prevedono strumenti di tutela per i lavoratori autonomi nei rapporti con le imprese, la P.A. o tra loro, i cui principali in sintesi sono:

1. Invalidità ed inefficacia di clausole che consentono al committente di:

  • modificare unilateralmente le condizioni contrattuali
  • recedere senza congruo preavviso nei contratti a prestazioni continuative
  • pagare i compensi con termini superiori a 60 giorni data fattura o richiesta di pagamento

2. Estensione del congedo parentale (spettante a madre e padre) per massimo 6 mesi nei primi tre anni del bambino

3. Deducibilità fiscale (entro determinati massimali) delle spese di formazione e aggiornamento professionale

4. Partecipazione ad appalti pubblici per l’assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca

5. Possibilità di:

  • costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste
  • costituire consorzi stabili professionali
  • costituire associazioni temporanee professionali (ex art. 48 Codice degli appalti – D.lgs. n. 50/2016).

6. La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non determinano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.

CAPO II – LAVORO AGILE (cd. SMART WORKING)

Gli artt. 18/26 della Legge sono dedicati al lavoro agile, anche detto “Smart Working” – invero già da anni sperimentato positivamente da molte imprese – quale particolare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato, svolta parzialmente fuori dalla sede aziendale con flessibilità di orari e utilizzo degli strumenti tecnologici (pc portabile e telefono mobile).

L’adozione da parte dell’azienda e l’adesione del lavoratore a tale forma di lavoro sono facoltative e possono intervenire in qualsiasi momento, sia in sede di assunzione sia in corso di rapporto.

Requisiti:

1. Adozione di una policy aziendale in materia;
2. Necessità di idonea formazione/informazione del lavoratore;
3. Redazione di un accordo individuale a tempo determinato o indeterminato, con facoltà di recesso alla scadenza del termine ovvero con preavviso di 30 giorni (elevato a 90 giorni in caso di disdetta ad un lavoratore disabile); salva la possibilità di recesso immediato in caso di giustificato motivo.

L’Azienda è libera di determinare il monte orario massimo di lavoro agile (es. 1 giorno la settimana, 32 ore al mese, ecc.), di cui il lavoratore ammesso a tale forma di servizio può o meno usufruire previo avviso nei termini da prevedere.

È obbligatoria la comunicazione preventiva telematica al Centro per l’Impiego.

Il trattamento economico e normativo dei lavoratori rimane immutato, così come le tutele previdenziali e assistenziali.

Merita particolare attenzione la tutela contro gli infortuni sul lavoro e in particolare in itinere: in attesa che il Governo emani i regolamenti in materia, considerato potrebbero sorgere problemi di gestione dell’infortunio con l’INAIL, è fortemente raccomandata la stipula di un’assicurazione privata integrativa che copra gli infortuni dei lavoratori nelle giornate di lavoro agile eventualmente non coperti dall’Istituto.

Fonti normative:
Legge 22 maggio 2017, n. 81
“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“.
La nuova legge è entrata in vigore dal 14 giugno 2017