Perché è fondamentale per l’azienda avere un Modello Organizzativo? Lo è in particolare per i reati ambientali, anche alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione. Vediamo tutto in questo articolo.
Modello organizzativo 231 e reati ambientali
L’assenza di un Modello Organizzativo “efficace ed adeguato” è, secondo la Corte di Cassazione, sintomatico dell’esistenza di un interesse da parte dell’Ente a non adottare misure di contrasto ai reati ambientali e, dunque, all’effettiva sussistenza della responsabilità dell’Ente stesso ai sensi del d.lgs n. 231/2001.
A dirlo, in particolare, la sentenza n. 9132 del 24 febbraio 2017, che ricorda come il Modello Organizzativo sia volto a prevenire illeciti che favoriscono la commissione di reati ambientali. Tra questi, per esempio, l’assenza nel Modello di protocolli utili a rispettare l’osservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché la mancanza di processi utili a contrastare le ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
Ancora: elementi sintomatici dell’interesse di un ente a non voler contrastare i reati ambientali sono la mancata designazione di un Organismo di Vigilanza (OdV) deputato al controllo della corretta esecuzione delle azioni intraprese per contrastare illeciti di natura ambientale, nonché l’assenza di apposite deleghe di funzioni ovvero procure ad hoc.
Il principio di precauzione in ambito ambientale
Tale punibilità viene favorita, in materia ambientale, dal cosiddetto principio di precauzione invocato, dal legislatore e dai Giudici, per garantire un elevato livello di protezione ambientale e della salute umana, animale e vegetale nel caso in cui i dati scientifici non permettano una valutazione precisa del rischio.
Per quanto ancora controverso, oggi il principio di precauzione ha permesso di definire la responsabilità per danni ambientali che impone l’obbligo a chi causa danni all’ambiente di risarcire i danni causati.
È necessario però che il soggetto che ha causato il danno sia individuabile ed il danno stesso definibile e quantificabile oltre che il riconoscimento del relativo nesso causale.
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