L’11 ottobre 2017 è stata approvata la riforma della Legge Fallimentare per il tramite di una Legge Delega composta da 16 articoli che di fatto cambiano il sistema fallimentare.
Cosa cambia con la riforma della legge fallimentare
Le novità, riportate in “pillole”, intervengono, in primis, sulla modifica della terminologia. A breve il “fallimento” si chiamerà “liquidazione giudiziale”, il “fallito” – termine vetusto dall’accezione negativa – verrà sostituito, con ogni probabilità, dalla definizione “giudizialmente liquidato”, il concordato preventivo liquidatorio, quello preventivo in continuità ed il concordato fallimentare verranno definiti in altro modo.
Non solo, la riforma distinguerà – questa volta in modo drastico – lo stato di crisi dallo stato di insolvenza. Individuando nel primo caso la possibilità di un ritorno in bonis dell’azienda, mentre nel secondo si otterrà una accezione definitiva di crisi irreversibile.
Ma oltre il “vestito” cambiano, soprattutto, i contenuti e la ratio della norma.
L’orientamento del diritto fallimentare, infatti, sarà quello di facilitare l’emersione della crisi dell’impresa addirittura in una fase precoce alla compromissione dell’azienda.
In sintesi il futuro della norma sarà “curare”, già alla comparsa dei primi sintomi, l’impresa con una diagnosi precoce che pone l’imprenditore in una situazione privilegiata rispetto ad oggi. Ciò al fine di eliminare l’effetto “a cascata” che sino ad ora coinvolgeva l’imprenditore – in difficoltà finanziaria, ma non ancora economica – e di riflesso i fornitori a causa delle fisiologiche lungaggini delle azioni di recupero crediti.
Questa “cura” dei primi sintomi di crisi si identifica nell’“allerta”. Sostanzialmente la medesima è uno “strumento stragiudiziale” di sostegno alle imprese erogato dall’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) istituito presso le Camere di Commercio. La composizione del medesimo, probabilmente, sarà mista vedendo un coinvolgimento anche di membri appartenenti ad OCC presenti nell’Avvocatura e presso l’Ordine dei Commercialisti.
Tra i poteri verranno riconosciuti maggiori margini di manovra ai liquidatori giudiziali (oggi curatori) attribuendo ai medesimi altresì ulteriori responsabilità in quanto verrà definitivamente meno la tutela del Giudice Delegato. Saranno, altresì, estesi i casi ove sarà obbligatoria la nomina di un organismo di controllo ovvero di un revisore.
Semplificazione dei processi
La nuova Legge favorirà la semplificazione di alcuni processi in particolare, l’applicazione del modello processuale unico a tutte le categorie di debitori (persone fisiche o giuridiche, enti collettivi, consumatori, professionisti o imprenditori che esercitano attività commerciale, artigianale o agricola) ad esclusione dei soli enti pubblici.
Non solo, anche in riferimento all’insolvenza di un Gruppo di Società, gestite oggi da una disciplina articolata e ridondante, si avrà l’instaurazione di un Giudice Unico Delegato avanti ad un unico Tribunale di un solo Liquidatore Giudiziale (curatore). Rimane salva la distinzione dei diversi comitati dei creditori per ciascuna società del gruppo e rimanendo “ferma” la distinzione delle masse attive e passive.
Il processo di semplificazione passa altresì per l’accelerazione delle procedure concorsuali oltre che per la riduzione delle ipotesi di prededuzione.
Specializzazioni richieste
Infine, la nuova norma punta alla specializzazione sia in riferimento ai giudici addetti alle procedure concorsuali che ai professionisti con la creazione di albi di professionisti cui affidare incarichi di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con specifici requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza.
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